Nella nostra cultura la videoconferenza non ha mai rappresentato un’esigenza
L'ultimo decreto legge del 17/03/2020 ha autorizzato le assemblee in videoconferenza per le società, per le associazioni, per altri enti, anche di rilevante importanza, ma nulla ha detto circa le riunioni di condominio. Tale circostanza può portare all'applicazione di un criterio interpretativo analogico (se è permesso nelle società, di ben maggiore rilevanza economica, deve essere permesso anche nei condomìni) ovvero, può essere applicato l'argomento interpretativo a contrario (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit-dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto non ha detto).
Tenendo in considerazione, peraltro, che il governo, nel suo sito istituzionale, ha risposto alle domande sul punto, in senso affermativo, si deve ritenere che il mancato novero, dell'assemblea condominiale, tra le fattispecie consentite in videoconferenza, sia imputabile ad una mera dimenticanza”.
Con le queste considerazioni, l'ALAC ha introdotto la trattazione delle linee guida, in via sperimentale, per la sede di Genova.
La trattazione si compone di una fase preliminare, ove viene previsto l'invio della documentazione condominiale di fine gestione (rendiconto, riparto, preventivo e piano rateale), con la richiesta di versamento anche in mancanza di approvazione e, solo in caso di morosità rilevante, la previsione di una procedura diretta all'assemblea in videoconferenza.
Fase introduttiva: la fase della convocazione è preceduta dall'appello, nei confronti dei condomini, al fine di individuare coloro che siano disposti ad accettare deleghe, stante la loro possibilità di accedere alla piattaforma in videoconferenza; una volta individuati i condòmini disposti, la loro indicazione nella convocazione, con invito agli altri a consegnare la delega tramite immissione nella cassetta postale (se residenti nello stabile).
Fase dell'assemblea: una volta che si terrà l'assemblea, presso lo studio dell'amministratore quest'ultimo, o suo collaboratore, sarà nominato segretario, mentre sarà nominato presidente uno dei condòmini collegati. Una volta definita l'assemblea, il verbale verrà letto e sottoscritto, in diretta, dall'amministratore, il quale provvederà ad accedere presso l'abitazione del presidente e, con le dovute cautele, ne chiederà la sottoscrizione.
Nonostante non siano pervenute notizie sull'effettiva convocazione di assemblee virtuali, siamo venuti a conoscenza, in alcuni casi, persino dell'impossibilità di spedire la documentazione di fine anno, in particolare, nei condomini di una certa dimensione, per la chiusura dei “centri stampa” (vi sono gestioni con oltre centocinquanta pagine di documentazione che richiedono l'impegno di una ditta esterna specializzata in stampa e spedizioni).
Inoltre, abbiamo valutato che, difficilmente sarà possibile, soprattutto nei quartieri periferici, rinvenire il numero necessario dei condòmini a raggiungere le dovute maggioranze; secondo lo studio di una nostra docente dei corsi in materia di coaching (dott. A. Verardo) i soggetti aventi profili in grado di gestire strumenti telematici sono quelli che, difficilmente, si avvicinano e partecipano alla gestione condominiale.
In compenso molti amministratori hanno dichiarato di non aver rilevato un tasso di morosità superiore all'ordinario, una volta recapitata la documentazione e richiesto il pagamento anche in assenza di approvazione.
E' necessario, inoltre, considerare che, nella nostra cultura (e ciò in ragione di un'estensione territoriale limitata), la videoconferenza non ha mai rappresentato, fino ad ora, un'esigenza, e ciò comporta una difficoltà generalizzata all'utilizzo.