Condominio

La «normale tollerabilità» va oltre i 3 decibel?

di Saverio Fossati

Non sono immissioni ma solo mucchi di ciarpame. La Cassazione (sentenza 6136/2018) ha respinto l’accusa di «immissioni moleste» (articolo 844 del Codice civile) che una persona aveva mosso al vicino, dopo aver sopportato per mesi l’accumulo di masserizie sotto le sue finestre. Il vicino, infatti, dato che stata eseguendo una ristrutturazione del suo appartamento, aveva messo la mobilia fuori, nel piccolo spazio che separava la sua unità immobiliare da quella della vicina. Che a un certo punto non ne poteva più e aveva fatto causa proprio sulla base del divieto di immissioni moleste sancito all’articolo 844 del Codice civile, che a dire il vero recita «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». La Cassazione ha quindi chiarito che la fattispecie è del tutto estranea al dettato della norma.
Ma la suprema Corte ha voluto anche affermare un principio importante, che va a incidere direttamente, proprio perché è riferito in generale al concetto espresso nella norma, sull’interpretazione un po’ sbrigativa sin qui adottata dalla giurisprudenza, cioè quella, per le immissioni di rumore, dei “3 decibel sopra il rumore di fondo”: «La tollerabilità o meno di un’immissione va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle “condizioni dei luoghi”», proprio come dice l’articolo 844. E quindi, specifica la Cassazione, tenendo conto «della loro concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera; il limite di tollerabilità - prosegue la Cassazione - non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, tuttavia, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità».
La sostanza del ragionamento del relatore Mario Cigna è quindi importante per i giudici di merito, che si troveranno a dover affrontare la questione senza potersi limitare a rilevare il solo superamento dei 3 decibel ma dovendo prendere in considerazione anche tutti gli altri aspetti.

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